Dichiarazione di conformità impianti: cos’è e quando è richiesta
Quando è obbligatorio e cosa deve contenere il certificato di conformità degli impianti (Di.Co.) previsto dal D.M. 37/08. Esempio PDF da scaricare gratis
Indice
Introduzione alla dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità alla regola dell’arte (Di.Co.) è un documento obbligatorio rilasciato dalle imprese abilitate presso la Camera di Commercio secondo il D.M. 37/08 che attesta che l’impianto rispetta gli standard imposti dalle normative tecniche previste dalla legge.
Che cos’è la dichiarazione di conformità dell’impianto?
A stabilirlo è l’art. 6 del D.M. 37/08. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti.
Nel rilasciarla dichiara che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte e verificato secondo le normative vigenti.
Il tecnico dichiara esplicitamente di aver:
- rispettato il progetto;
- seguito la norma tecnica applicabile all’impiego;
- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione;
- controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, dopo opportune verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge vigenti.
Il certificato di conformità dell’impianto assume grande rilevanza in quanto ha valore di garanzia. Esso garantisce che l’impianto sia stato installato a regola d’arte, secondo la normativa vigente. È il titolare o legale rappresentante dell’impresa a dichiarare ciò sotto la propria responsabilità, tenendo sempre conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui l’edificio è destinato.
Si tratta di un documento obbligatorio che garantisce una certa sicurezza domestica, scongiurando il rischio di incidenti dovuti al malfunzionamento di impianti elettrici, idrici, ecc.
La dichiarazione di conformità di un impianto non ha una scadenza e rimane valida fintanto che l’impianto non è modificato da interventi non dichiarati, o compromesso da fattori esterni.
Quando è obbligatoria la dichiarazione di conformità
Il certificato di conformità è obbligatorio in 3 casi:
- installazione di un nuovo impianto;
- manutenzione straordinaria;
- modifica/ampliamento di un impianto già esistente.
L’obbligo non sussiste in caso di manutenzione ordinaria. La ditta installatrice degli impianti rilascia il certificato al termine dei lavori e dopo aver collaudato l’impianto stesso.
Il D.M. 37/08 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto e’ connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. Tali impianti sono classificati come segue:
- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- impianti di protezione antincendio.
Chi rilascia la dichiarazione di conformità impianti?
Le imprese abilitate al rilascio del certificato di conformità sono quelle iscritte nel registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581 o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 443/1985 se l’imprenditore individuale, il legale rappresentante o il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso di determinati requisiti professionali.
La dichiarazione, resa sulla base dei modelli nella versione aggiornata dal Decreto 19/05/2010, deve essere depositata in duplice copia, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto, che inoltrerà una copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle Imprese.
Cosa contiene la dichiarazione di conformità degli impianti
Della dichiarazione di conformità fanno parte integrante:
- il progetto;
- la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati.
Nel certificato di conformità di un impianto elettrico devono essere inseriti una serie di documenti, quali:
- descrizione schematica dell’impianto (tipologia di intervento sull’ impianto ossia nuovo impianto, trasformazione o ampliamento di uno già esistente, manutenzione straordinaria);
- descrizione del sito di installazione con indirizzo di riferimento;
- specificazione della destinazione d’uso dell’immobile (industriale, civile, commerciale, ecc);
- la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali della impresa (visura camerale o equivalente)
- eventuali allegati aggiuntivi rilevanti al fine dichiarativo
Che cos’è la relazione con tipologie dei materiali impiegati?
La relazione con tipologie dei materiali impiegati è l’insieme delle distinte con l’elenco dei materiali installati, identificati con:
- Descrizione del componente
- Ubicazione e tipo di installazione
- Eventuali informazioni tecniche contestuali (quantità, diametro, lunghezza, materiale ecc…)
- Eventuale riferimento allo schema tecnico di impianto realizzato (punto 8)
Chi fa e cosa contiene il progetto allegato alla Di.Co.
Il progetto è redatto di regola dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
E’ redatto da un progettista professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
- Impianti elettrici:
- Per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative con potenza impegnata superiore a 6kW
- Per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400m2
- Per impianti realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici per i quali è obbligatorio il progetto
- Per impianti realizzati con potenza complessiva maggiore di 1200VA resa dagli alimentatori
- Per impianti adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione
- Per utenze alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6kW
- Per impianti in locali con superficie superi i 200m2
- Per impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI
- Per impianti in locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio
- Per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200m3
- Impianti di riscaldamento:
- Dotati di canne fumarie collettive ramificate
- Per impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000Fr/h
- Impianti gas:
- Per impianti con portata termica superiore a 50kW
- Per impianti dotati di canne fumarie collettive ramificate
- Per impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio
- Impianti di protezione antincendio:
- Per impianti inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi
- Per impianti dove gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10
- Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici:
- Per impianti che coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione
I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell’arte e in conformità alla vigente normativa.
Contengono almeno gli schemi dell’impianto, i disegni planimetrici e una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Il progetto è depositato presso lo sportello unico per l’edilizia del comune in cui deve essere realizzato l’impianto.
Dichiarazione conformità impianti (Di.Co.) e dichiarazione di rispondenza (Di.Ri.)
Certificato conformità impianti e dichiarazione di rispondenza non sono la stessa cosa. La dichiarazione di rispondenza è un documento sostitutivo del certificato originale obbligatorio per gli impianti di qualsiasi edificio, ad uso immobiliare e non. La sostituzione avviene solo quando il documento originale non è stato elaborato o risulta essere irreperibile. Si differenzia dalla dichiarazione di conformità perché può essere redatta solo quando un impianto è già esistente.
La dichiarazione di rispondenza è necessaria per tutti gli impianti installati tra il 1990 e il 2008 per cui era necessaria la dichiarazione di conformità. Se l’impianto è stato realizzato dopo il D.M. 37/08 è sempre necessaria la dichiarazione di conformità.
La Di.Ri. non è redatta dall’esecutore dell’impianto, ma è rilasciata da un professionista il quale, a posteriori, in esito a sopralluogo ed accertamenti e sotto personale responsabilità, “certifica” la rispondenza dell’impianto alla regola dell’arte.
I soggetti abilitati al rilascio della Di.Ri. sono i tecnici iscritti all’albo professionale relativo al settore a cui si riferisce la dichiarazione, a condizione che costoro esercitino la professione da almeno 5 anni.
Per gli impianti non soggetti ad obbligo di progetto, la Di.Ri. può essere rilasciata anche da parte di un responsabile tecnico di impresa installatrice, abilitato al settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, purché operante da almeno 5 anni.
Mancata dichiarazione di conformità impianto elettrico
La mancata dichiarazione di conformità prevede sanzioni amministrative che vanno dai 100 € ai 1.000 € con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione. Le violazioni accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici vengono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all’annotazione nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l’impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
Dichiarazione di conformità impianti: il testo del D.M. 37/08
Esempio di dichiarazione di conformità di un impianto elettrico
La struttura della DICO (Allegato I) per punti
La Dichiarazione di Conformità (Allegato I) segue un modello definito nel decreto che l’impresa è tenuta a rispettare. Vediamo la struttura generale per punti: (esempio realizzato con mrDico)
- Anagrafica dell’impresa installatrice
- Breve descrizione dell’impianto
- Tipologia dell’intervento
- Anagrafica del committente
- Eventuale progetto del tecnico che ha redatto il progetto
- Elenco delle norme tecniche seguite
- Conferma di installazione di materiali adatti
- Conferma di funzionalità e sicurezza dell’impianto
- Allegato dell’eventuale progetto redatto dal progettista professionista
- Relazione con tipologie dei materiali utilizzati
- Schema dell’impianto realizzato
- Eventuale riferimento a Dichiarazioni di Conformità precedenti o parziali
- Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
- Eventuale certificazione di conformità per materiali non normalizzati (14)
- Eventuali allegati facoltativi
- Firma della Di.Co.
- Avvertenze per il committente
Domande e risposte frequenti su Dichiarazione di Conformità degli Impianti
Che cos’è la Dichiarazione di Conformità (Di.Co.)?
La Dichiarazione di Conformità è un documento obbligatorio, rilasciato dalle imprese abilitate, che certifica che un impianto (elettrico, idrico, di riscaldamento, ecc.) è stato realizzato “a regola d’arte”, cioè in conformità alle normative tecniche vigenti.
Quando è obbligatoria la Dichiarazione di Conformità?
È obbligatoria in tre casi:
- Installazione di un nuovo impianto
- Manutenzione straordinaria
- Modifica o ampliamento di un impianto esistente
Non è invece necessaria per interventi di manutenzione ordinaria.
Chi può rilasciare la Di.Co.?
Solo un’impresa abilitata e iscritta alla Camera di Commercio o all’Albo delle imprese artigiane, con un responsabile tecnico che abbia i requisiti professionali previsti dalla legge. L’impresa deve depositare la Di.Co. presso lo Sportello Unico per l’Edilizia entro 30 giorni dalla fine dei lavori.
Che documenti compongono la Dichiarazione di Conformità?
Oltre al modulo principale (Allegato I del D.M. 37/08), fanno parte della Di.Co.:
- Il progetto dell’impianto (quando richiesto)
- La relazione sulla tipologia dei materiali impiegati
- L’eventuale schema dell’impianto
- Copia dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa (ad esempio, la visura camerale)
La Dichiarazione di Conformità ha una scadenza?
No. Rimane valida finché l’impianto non subisce modifiche o interventi non dichiarati, oppure non viene danneggiato da fattori esterni.
Che differenza c’è tra Dichiarazione di Conformità (Di.Co.) e Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.)?
- Di.Co.: Viene rilasciata dall’impresa che realizza o modifica l’impianto contestualmente ai lavori.
- Di.Ri.: È un documento sostitutivo, rilasciato da un professionista abilitato quando non si dispone più dell’originale Di.Co. (ad esempio, impianti installati tra il 1990 e il 2008) o se il certificato risulta irreperibile.
Cosa succede se non si possiede la Di.Co.?
La legge prevede sanzioni amministrative da 100 € a 1.000 €, a seconda della complessità e del grado di pericolosità dell’impianto. Inoltre, l’impresa installatrice inadempiente viene segnalata alla Camera di Commercio, con possibili conseguenze sulla propria iscrizione.
Che cosa deve contenere il progetto allegato alla Di.Co.?
Il progetto deve includere:
- Schemi dell’impianto e disegni planimetrici
- Relazione tecnica che descriva tipologia di installazione, trasformazione o ampliamento
- Misure di prevenzione e sicurezza da adottare
In alcuni casi (impianti elettrici di grandi dimensioni, potenze elevate, ambienti particolari, ecc.) è obbligatoria la firma di un professionista iscritto agli albi di competenza.
A chi devo rivolgermi se non trovo più la Dichiarazione di Conformità?
Se non è più reperibile, occorre richiedere una Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.) a un professionista abilitato o a un responsabile tecnico di impresa installatrice con almeno 5 anni di esperienza, in base al tipo di impianto e all’obbligo di progetto.
Chi deposita la Di.Co. al Comune?
L’impresa installatrice deve depositarne una copia presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune in cui si trova l’impianto entro 30 giorni dalla fine dei lavori. Il Comune, a sua volta, invia una copia alla Camera di Commercio competente per i necessari riscontri.
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